Accesso agli Atti
IL RPCT
RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'' (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di ''Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'' come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: ''linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013'';
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:
l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in ''amministrazione trasparenza'' i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse ''il diritto di chiunque di richiedere i medesimi'', nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito ''semplice'', oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito ''generalizzato'';
il comma 2 stabilisce che ''chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione'' seppur ''nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti'';
lo scopo dell'accesso generalizzato è quello ''di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico'';
l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ''documentale'' di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;
infatti, è quella di porre ''i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari'';
dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un ''interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso'';
inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;
mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio ''allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico'';
PREMESSO CHE:
l'ANAC raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, ''cd. registro degli accessi'', che le amministrazioni ''è auspicabile pubblichino sui propri siti'';
il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data, e della decisione;
il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in ''amministrazione trasparente'', ''altri contenuti - accesso civico'';
PREMESSO CHE:
con la presente, si intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:
1- istituendo il ''registro delle domande di accesso generalizzato'';
2- assegnando la gestione del registro all'ufficio di Segreteria;
pertanto, ad integrazione del regolamento di organizzazione, l'esecutivo specifica che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);
il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;
RILEVATO CHE :
La Responsabilità in merito all'accesso ex art 241/90, e relativa all'accesso generalizzato ai sensi dell' art.5, comma 2, D.Lgs n.33/2013, è in capo all'Ufficio che detiene il dato e pertanto in capo attualmente ai quattro responsabili del servizio presso l'Amministrazione comunale di San Lorenzello.
L'Ufficio Segreteria è tenuto alla corretta compilazione ed aggiornamento del registro - come da indicazioni Anac n. 1309/2016 e alla pubblicazione on line, in particolare, del registro degli accessi civico e generalizzato - con cadenza almeno semestrale - nella sezione Altri Contenuti - di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale www.comunesanlorenzelo.it
La responsabilità in merito agli adempimenti di all'accesso civico ex art.5, comma 1, D.Lgs n.33/2013 ad ogni Responsabile di Settore. Nulla toglie che permanga nell'iter procedurale, a carico del Settore ed in particolare dell'Ufficio Responsabile della detenzione del dato, ai sensi del piano comunale per la prevenzione della Trasparenza e della corruzione, la mancata pubblicazione iniziale di un dato/informazione/documento, la cui pubblicazione è prevista da normativa di l
RITENUTO :
di riorganizzare la modulistica in essere presso questa Amministrazione comunale relativa in generale al diritto di accesso, e l'iter procedurale di riferimento, si redige la presente scheda indicante i nuovi stampati in uso presso questa amministrazione comunale e dando contestuale indirizzo relativamente alla istituzione dei registri di riferimento.
STAMPATI DI RIFERIMENTO :
Stampato n.1 - allegato |
FACSIMILE ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Legge 241/1990 |
Stampato n.2- allegato |
FACSIMILE ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO Art.5, c.1, D.Lgs. n.33/2013 |
Stampato n.3- allegato |
FACSIMILE ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO Art.5, c.2, D.Lgs. n.33/2013 |
Stampato n.4- allegato |
FACSIMILE COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI |
REGISTRO ISTITUENDO:
Registro n.1 il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data |
REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO E DI ACCESSO DOCUMENTALE |
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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REGISTRO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO E DI ACCESSO DOCUMENTALE | ![]() |
164 kb |
STAMPATO N.1 | ![]() |
42 kb |
STAMPATO N.2 | ![]() |
0 kb |
STAMPATO N.3 | ![]() |
0 kb |
STAMPATO N.4 | ![]() |
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Strumenti di utilità
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